Sez. 3, Sentenza n. 8847 del 12/08/1995 (Rv. 493665 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Diritto dell'odontotecnico - Esclusione - Diritto dell'ottico - Sussistenza - Diretta riparazione della protesi al paziente da parte dell'odontotecnico - Ininfluenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392 in favore del conduttore, in caso di cessazione della locazione dell'immobile da lui utilizzato per una attività industriale o commerciale che implichi contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non spetta all'odontotecnico che, essendo abilitato solo alla costruzione di apparecchi di protesi dentarie su impronte loro fornite dai medici chirurghi e dai professionisti abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, con indicazione del tipo di protesi richiesta, senza possibilità di eseguire, anche in presenza del medico, manovre cruente o incruente nella bocca del paziente (art. 11 R.D. 31 maggio 1928 n. 1334), può avere contatto solo con i sanitari abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato il controllo della rispondenza della protesi alle esigenze del paziente e l'inserimento della stessa nella bocca di quest'ultimo, e non può quindi, legalmente esercitare la sua attività a diretto contatto con i fruitori ultimi del prodotto (pubblico degli utenti e dei consumatori), come, invece, gli ottici (art. 12 R.D. n. 1334/28), i quali possono confezionare apprestare e vendere occhiali e lenti direttamente al pubblico, su prescrizione medica o, addirittura, senza prescrizione ove si tratti di occhiali protettivi o correttivi di difetti semplici di miopia o presbiopia, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, di fatto, l'odontotecnico abbia provveduto direttamente alla riparazione di protesi, con verosimile manovre nella bocca dei pazienti, dato che una siffatta situazione di illegalità non può essere posta a base del diritto alla indennità di avviamento commerciale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)