Sez. 2, Sentenza n. 8750 del 13/03/1987 Ud. (dep. 28/07/1987) Rv. 176460 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NUMERO DELLE PERSONE COME AGGRAVANTE SPECIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RAPINA COMMESSA DA PIÙ PERSONE RIUNITE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NUMERO DELLE PERSONE COME AGGRAVANTE SPECIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RAPINA COMMESSA DA PIÙ PERSONE RIUNITE.*
La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è applicabile quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale. Ciò in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti" contenuta nell'art. 112 cod. pen. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante di cui sopra anche in presenza di siffatte norme speciali. (fattispecie in tema di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628, terzo comma n. 1 cod. pen., poiché commessa da più persone riunite). (V mass n 164707; (V mass n 154015; (V mass n 149977; (V mass n 136778; (Conf mass n 169399; (Conf mass n 166510).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)