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Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 06/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166510 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NUMERO DELLE PERSONE COME AGGRAVANTE SPECIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166510-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NUMERO DELLE PERSONE COME AGGRAVANTE SPECIALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

La circostanza attenuante inerente alla minima importanza nella partecipazione al reato non è applicabile quando il numero delle persone è prevista come aggravante speciale per un determinato reato da una norma diversa da quella di cui all'art. 112 cod. pen.. in quest'ultima norma, infatti, la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti" non solo sta a indicare la prevalenza sulla regola generale delle norme speciali, ma esclude pure l'applicabilità della attenuante di cui sopra anche in presenza di siffatte norme speciali. (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di aggravante di cui all'art. 74 della legge n. 685 del 1975). (V mass n 164707, sulla prima parte; (V mass n 154015; (V mass n 149977; (V mass n 136778; (V mass n 108505; (V mass n 108496).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)