Sez. L, Sentenza n. 3660 del 09/08/1977 (Rv. 387296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DI CONSULENZA ANTICIPATE DALL'INPS - SOCCOMBENZA DELL'ASSICURATO - ESONERO DALLE SPESE PROCESSUALI - INCLUSIONE DELLE PREDETTE SPESE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DI CONSULENZA ANTICIPATE DALL'INPS - SOCCOMBENZA DELL'ASSICURATO - ESONERO DALLE SPESE PROCESSUALI - INCLUSIONE DELLE PREDETTE SPESE.*
Le spese necessarie all'esecuzione di una consulenza tecnica in un giudizio relativo alla previdenza ed assistenza sociali ed anticipate dall'INPS ai sensi dell'art 125 del RD 28 agosto 1924, n 1422, sono erogate dal detto istituto non per conto dell'assicurato, che agisca per ottenere una prestazione previdenziale, ma ai fini dell'istruzione del processo e sono parte delle spese processuali, le quali, non possono essere poste a carico dell'assicurato soccombente, la cui pretesa non sia stata ritenuta dal giudice manifestamente infondata e temeraria. Qualora esse vengano erroneamente poste a carico dell'assicurato, la decisione va cassata senza rinvio. (V 3326/75, mass n 377453; (V 3264/56; (Conf 4330/74, mass n 373017).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)