Sez. L, Sentenza n. 4330 del 16/12/1974 (Rv. 373017 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONSULENZA TECNICA - SPESE ANTICIPATE DALL'INPS - ESTENSIONE DEL BENEFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONSULENZA TECNICA - SPESE ANTICIPATE DALL'INPS - ESTENSIONE DEL BENEFICIO.*
Le spese necessarie all'esecuzione di una consulenza tecnica in un giudizio relativo alla previdenza ed assistenza sociali, ed anticipate dall'INPS ai sensi dell'art 125 del RD 28 agosto 1924, n 1422, sono erogate dal detto istituto non per conto dell'assicurato che agisca per ottenere una prestazione previdenziale, ma ai fini dell'istruzione del processo e sono parte delle spese processuali, le quali, a seguito dell'art 57 legge 30 aprile 1969 n 153, non possono essere poste a carico dell'assicurato soccombente, la cui pretesa non sia stata ritenuta dal giudice manifestamente infondata e temeraria. (Conf 2278'72, mass n 359617; 1272'72, mass n 357790).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 125, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)