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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26982 del 14/09/2022 (Rv. 665946 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con “cessio bonorum” - Appello della società per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme - Liquidatore giudiziale - Legittimazione ad intervenire in giudizio quale litisconsorte necessario o rappresentante degli aventi causa - Esclusione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665946-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie.

Legge Falliment. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)