Sez. 3, Sentenza n. 16534 del 28/09/2012 (Rv. 623756 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Liquidatore del concordato preventivo - Intervento "ad adiuvandum" nel giudizio proposto dal debitore - Assunzione della veste di litisconsorte necessario - Conseguenze - Legittimazione ad impugnare - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
Il liquidatore d'un concordato preventivo con cessione dei beni, in quanto mero gestore di questi ultimi, è legittimato ad intervenire "ad adiuvandum" nel giudizio proposto dal debitore ed avente ad oggetto l'acquisizione di un bene o di un credito. In tal caso egli, pur assumendo la veste di litisconsorte necessario, in quanto interventore adesivo dipendente non è legittimato ad impugnare in via autonoma la sentenza, ma soltanto a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., anche nell'ipotesi in cui sia stato indebitamente pretermesso dal giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)