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Sez. 5, Sentenza n. 2857 del 24/02/2012 (Rv. 621419 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di definizione ex art. 12 d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetti - Sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo - Interruzione della sospensione - Verbale di constatazione di mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Termine complessivo per l'impugnazione dell'atto impositivo - Computo.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621419-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l'univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento, oppure di formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. Ne consegue che, quando, nel corso del procedimento di definizione, sia intervenuto solo un verbale di constatazione di mancato accordo, ma non anche un provvedimento di rigetto dell'istanza, il ricorso del contribuente è tardivo solo se proposto oltre i 150 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, ossia tenendo conto sia dei 60 giorni ordinariamente previsti per la presentazione del ricorso, sia dell'intero termine di sospensione di 90 giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)