Sez. 5, Sentenza n. 15170 del 30/06/2006 (Rv. 592109 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Procedura ex d.lgs. n. 218 del 1997 - Chiusura anticipata - Effetti - Rinuncia ad avvalersi della sospensione dei termini di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione del contribuente, la chiusura del procedimento di adesione al concordato prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione: in materia tributaria, infatti, costituisce principio incontestato quello secondo cui il puro e semplice riconoscimento, effettuato dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento, d'essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", essendo la procedura rigidamente ed inderogabilmente disciplinata dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria sia regolata dalla volontà del contribuente. Tale volontà rileva soltanto ove il contribuente stesso abbia accettato il "quantum debeatur", mentre la preclusione delle contestazioni relative all'"an debeatur", anche in termini di rinuncia ad avvalersi del più ampio termine d'impugnazione previsto per determinati tipi di rapporti tributari, presuppone una volontà espressa o risultante in termini assolutamente inequivoci.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)