Sez. 5, Sentenza n. 3762 del 09/03/2012 (Rv. 621595 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di definizione - Effetti - Sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo - Interruzione della sospensione - Verbale di constatazione di mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa ad interpretazione di regolamento comunale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, la sospensione per 90 giorni del temine ordinario di impugnazione dell'atto impositivo, nella specie relativo alla tariffa di igiene ambientale, conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché tale atto, in considerazione delle finalità del procedimento, come evidenziate dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 2011 in relazione all'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, diretto a favorire una soluzione concordata della controversia, ed in mancanza di un'espressa disposizione normativa, non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all'istanza, né a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del medesimo procedimento. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'art. 7 del regolamento del Comune di Capannori, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della legge 18 dicembre 1997, n. 449, pur potendo essere inteso nel senso della inutilità del mantenimento della sospensione in caso di redazione del verbale di mancato accordo, deve essere interpretato in linea con la necessità di garantire un'applicazione dell'istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)