Sez. 5, Sentenza n. 6510 del 25/03/2005 (Rv. 581026 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Obbligo ex art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Adempimento - Finalità - Omissione - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO
Nel processo tributario, la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente, legittimato a contraddire, determina, nel vigore dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, la inammissibilità del ricorso, attenendo tale formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, e quindi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., Legge 03/11/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)