Sez. L, Sentenza n. 5181 del 08/09/1980 (Rv. 409026 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - RINUNZIA ALLA PEREQUAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1339 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - RINUNZIA ALLA PEREQUAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1339 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La rinunzia alla perequazione dei canoni secondo le tabelle predisposte dalle commissioni tecniche provinciali contenuta in un contratto agrario, non e soggetta alla disciplina dell'art 1339 cod civ e quindi alla sua sostituzione di diritto, in relazione all'art 1 della legge 12 giugno 1962 n 567, con i limiti tabellari cennati. Essa, peraltro, non e affetta da nullita per inesistenza dell'oggetto, intervenendo quando il suddetto diritto alla perequazione e perfezionato e conosciuto nel suo contenuto, ne trova motivo di invalidita per non essere stata oggetto di una specifica approvazione, quando la relativa clausola sia contenuta in un contratto predisposto da un contraente per un singolo rapporto e l'altro contraente abbia avuto la possibilita di valutarne il contenuto. (V 3468/78, mass n 392944; (V 1952/77, mass n 385677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)