Sez. L, Sentenza n. 3468 del 10/07/1978 (Rv. 392944 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - NULLITA PER INESISTENZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA EX ART 2113 COD CIV - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - NULLITA PER INESISTENZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA EX ART 2113 COD CIV - CONDIZIONI.*
Il diritto alla proroga legale di un rapporto agrario di affitto viene acquisito e diventa attuale con l'entrata in vigore della norma che lo prevede, ancorche non sia ancora scaduto il termine di durata convenzionale del rapporto medesimo. Pertanto, la rinuncia alla proroga legale, ove intervenga dopo detto momento, riguarda un diritto gia esistente nel patrimonio dell'affittuario, e, conseguentemente, non puo ritenersi affetta da nullita per inesistenza dell'oggetto, salva la sua impugnabilita, ove successiva all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971 n 11, nel termine perentorio di sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia stessa (art 23 della citata legge, in relazione all'art 2113 cod civ, nel testo di cui all'art 6 della legge 11 agosto 1973 n 533). (V 1952/77, mass n 385679).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)