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Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 14/05/1977 (Rv. 385677 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTI DI ADESIONE - NOZIONE - CONTRATTO PREDISPOSTO DA UN CONTRAENTE PER IL SINGOLO RAPPORTO E VALUTABILE O MODIFICABILE DALL'ALTRO CONTRAENTE - CONTRATTO PER ADESIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385677-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTI DI ADESIONE - NOZIONE - CONTRATTO PREDISPOSTO DA UN CONTRAENTE PER IL SINGOLO RAPPORTO E VALUTABILE O MODIFICABILE DALL'ALTRO CONTRAENTE - CONTRATTO PER ADESIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie od onerose (art 1341 secondo comma cod civ), sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attivita negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Dall'indicata nozione, pertanto, esula il contratto che sia stato predisposto da un contraente per il singolo rapporto, e con riguardo al quale l'altro contraente abbia avuto piena possibilita di apprezzare e valutare il contenuto delle relative clausole, richiedendone le necessarie modifiche, o rifiutandone l'accettazione. (V 1573/74, mass n 369740; (V 894/72, mass n 357135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)