Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 09/12/1970 (Rv. 348982 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - UNICO AZIONISTA - ESISTENZA DI SOCI FINTI - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'UNICO AZIONISTA - SUSSISTENZA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - UNICO AZIONISTA - ESISTENZA DI SOCI FINTI - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'UNICO AZIONISTA - SUSSISTENZA.*
Il problema della Costituzione di societa per azioni preordinata, con il concorso di finti soci, al concentramento delle azioni in sola persona, non va risolto sul terreno della simulazione (la quale non si cela nel mezzo prescelto, realmente voluto, ma nel risultato da raggiungere, ossia nel permettere al vero titolare dell'azienda l'Esercizio dell'impresa nel proprio esclusivo interesse con responsabilita limitata al valore del capitale versato), ma piuttosto sul terreno della responsabilita sussidiaria, personale ed illimitata, del socio effettivo, la quale amplia la garanzia patrimoniale dei terzi (cio, in analogia con quanto disposto dall'art 2362 cod civ per l'ipotesi del concentramento delle azioni in unica mano in epoca successiva alla Costituzione della societa). D'altra parte, nei rapporti esterni e indifferente l'appartenenza delle quote sociali (dato che il frazionamento in azioni del capitale sociale, contro cui possono agire i terzi per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, fa di ciascuna di queste un valore mobiliare destinato alla circolazione) a questa od a quella persona, non comportando alcuna ripercussione sull'esistenza dell'ente, sulla sua personalita giuridica e sulla sua autonomia patrimoniale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)