Sez. 1, Sentenza n. 571 del 02/03/1973 (Rv. 362635 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI - DA SOCI FITTIZI - UNICO AZIONISTA - NORMATIVA DELLA SIMULAZIONE - INAPPLICABILITA - RESPONSABILITA ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA - FATTISPECIE (IMPOSTA COMPLEMENTARE).*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI - DA SOCI FITTIZI - UNICO AZIONISTA - NORMATIVA DELLA SIMULAZIONE - INAPPLICABILITA - RESPONSABILITA ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA - FATTISPECIE (IMPOSTA COMPLEMENTARE).*
Il problema della Costituzione di una societa per azioni preordinata, con il concorso di soci fittizi, al concentramento delle azioni in una sola persona non va risolto sul piano della simulazione (la quale non si puo celare nel mezzo prescelto, realmente voluto), ma piuttosto sul piano della responsabilita sussidiaria, personale ed illimitata del socio effettivo, in analogia con quanto disposto dall'art 2362 cod civ per l'ipotesi del concentramento delle azioni in unica mano in epoca successiva alla Costituzione della societa. (nella specie, riguardante applicazione dell'imposta complementare sul reddito, i giudici di merito avevano accertato - con apprezzamento che la SC ha ritenuto insindacabile - che una sola persona era stata effettivamente, fin dall'origine, unica azionista di una societa - fatta apparire, per finalita di natura fiscale, come costituita con pluralita di soci i quali peraltro non avevano che la titolarita nominale di alcune azioni - e che detta persona ne aveva in effetti percepito tutti gli utili). (Conf 2602/70, mass n 348982).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 117, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2333, Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)