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Sez. L, Sentenza n. 7064 del 27/08/1987 (Rv. 455234 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA - PRESUPPOSTI - SITUAZIONE DI INSOLVENZA - INTESTAZIONE DI AZIONI A NOME DI UN SOCIO DI MINORANZA FITTIZIA O FRAUDOLENTA - DISCIPLINA EX ART. 2362 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455234-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA - PRESUPPOSTI - SITUAZIONE DI INSOLVENZA - INTESTAZIONE DI AZIONI A NOME DI UN SOCIO DI MINORANZA FITTIZIA O FRAUDOLENTA - DISCIPLINA EX ART. 2362 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La responsabilità sancita dall'art. 2362 cod. civ. a carico dell'unico azionista, che può essere anche una persona giuridica, per le obbligazioni contratte dalla società insolvente - responsabilità che non richiede, né presuppone l'Estinzione di quest'ultima essendo sufficiente una situazione di insolvenza che non consenta il soddisfacimento dei creditori - trova applicazione anche nelle ipotesi in cui vi sia apparentemente un socio di minoranza, essendo l'intestazione delle azioni a nome di questo ultimo fittizia o fraudolenta. (V 571/73, mass n 362635; (V 2602/70, mass n 348982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)