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Sez. 3, Sentenza n. 4645 del 23/05/1990 (Rv. 467351 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ARTT. 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467351-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ARTT. 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento con il quale il pretore, in Sede di opposizione agli Atti esecutivi, respinge l'istanza di sospensione della esecuzione e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ha Forma e contenuto di ordinanza e, pertanto, anche se abbia preso in esame questioni attinenti ai presupposti processuali della domanda ovvero al merito, essendo priva di carattere decisorio non è suscettibile di impugnazione, a norma dell'art. 111 cost.. (Conf 4798/89, mass n 464189; (Conf 3032/87, mass n 452131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)