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Sez. 3, Sentenza n. 1354 del 10/02/1998 (Rv. 512440 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE | Implicito rigetto di sospensione dell'esecuzione - Impugnabilità - Mezzi - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512440-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE

Il provvedimento con il quale il giudice, adito per l'esecuzione di un obbligo di fare contenuto in una sentenza di condanna, fissa le modalità di esecuzione, implicitamente respingendo l'istanza di sospensione di essa, ha natura ordinatoria, revocabile dallo stesso giudice emittente, ed impugnabile dagli interessati ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ma non con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)