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Sez. 1, Sentenza n. 3032 del 28/03/1987 (Rv. 452131 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452131-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione forzata, adottata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 624, 625 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., sia perché ha natura ordinatoria, e la sua efficacia è limitata al processo esecutivo, ed è temporanea, sia perché contro il provvedimento è ammessa l'opposizione agli Atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. (Conf 5406/86, mass n 447936; (Conf 860/77, mass n 384474; (Conf 3039/72, mass n 380801).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)