Sez. L, Sentenza n. 3666 del 08/04/1991 (Rv. 471580 - 01)
Previdenza (assicurazione sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura. | Attività di allenamento delle specie animali ex art. 206 nuovo testo D.P.R. n. 1124 del 1965 ex art. 1 legge n. 778 del 1986 - Carattere generale - Rapporto con la coltivazione dei fondi - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazione sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 1 novembre 1986 n. 778 - che ha sostituito l'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e che (in virtù dell'art. 3 della stessa legge) è applicabile anche retroattivamente ai rapporti non ancora definiti ed esauriti - l'attività di allevamento delle specie animali indicate nel nuovo testo del citato art. 206 ha di per sè carattere agricolo (a tutti i fini previdenziali e non solo agli effetti del regime assicurativo antinfortunistico) indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di connessione o complementarietà rispetto all'attività della coltivazione dei fondi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)