diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5585 del 18/06/1996 (Rv. 498145 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Impresa di allevamento del bestiame - Carattere agricolo ex art. 1 legge n. 778 del 1986 - Natura innovativa di tale articolo - Retroattività - Limiti - Rapporti assicurativi esauriti - Nozione - Inquadramento nel settore industriale espressamente accettato dall'impresa - Applicabilità retroattiva della norma innovativa - Esclusione - Versamenti contributivi effettuati allo S.C.A.U. in periodo già coperto da contribuzione all'I.N.A.I.L. - Ripetibilità.
Stato
decisa il 1996-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498145-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

L'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 il quale, nel testo novellato dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778, stabilisce che ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono considerate agricole o forestali le aziende esercenti un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura e all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. (così determinando l'assegnazione alle attività agricole di quella diretta all'allevamento del bestiame, anche se svolta senza alcuna connessione con la coltivazione della terra) trova immediata applicazione, alla stregua della disposizione transitoria di cui all'art 3 della menzionata legge n. 778 del 1986, in tutti i rapporti assicurativi in corso anche se oggetto di controversie, che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti esauriti. Pertanto, oltre alle ipotesi in cui all'entrata in vigore della nuova normativa l'attività imprenditoriale sia cessata o del rapporto assicurativo si sia definitivamente giudicato, il nuovo criterio di inquadramento non si applica nei rapporti accertati e non contestati per i quali sia avvenuto il pagamento dei contributi ovvero lo stesso non sia più in discussione per intervenuta decadenza o prescrizione, in tal senso dovendo intendersi l'espressione "rapporti esauriti", che sarebbe altrimenti inutilmente ripetitiva, e tenuto anche conto che scopo della normativa transitoria è quello di evitare che la disciplina innovativa investa le situazioni comunque consolidate. Ne deriva che qualora anteriormente alla data di entrata in vigore della legge anzidetta l'impresa (nella specie in una domanda di sgravio contributivo rivolta all'I.N.A.I.L.) abbia espressamente e senza riserva accettato il proprio inquadramento nel settore industriale, il rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. deve ritenersi esaurito nel senso di cui al menzionato art. 3 della legge 778, con conseguente inapplicabilità del nuovo inquadramento per il periodo anteriore alla data suddetta e ripetibilità dei contributi eventualmente versati, per lo stesso periodo quale impresa agricola, al Servizio Contributi Agricoli Unificati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 24/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)