Sez. L, Sentenza n. 4961 del 18/05/1998 (Rv. 515547 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Impresa di allevamento di specie avicole - Carattere agricolo ex art. 1 legge 778/1986 - Allevamento - Nozione - Attività limitata ad una sola delle fasi dell'arco biologico compreso tra la riproduzione e la crescita - Allevamento - Configurabilità - Fattispecie relativa ad attività consistenti nel controllo ed accelerazione della fase di incubazione delle uova.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 778/1986 (che ha sostituito l'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965), si reputano agricole, ai fini previdenziali, le attività di allevamento di alcune specie animali, tra cui le avicole, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di connessione o complementarità rispetto all'attività di coltivazione dei fondi, per allevamento dovendosi intendere, secondo il linguaggio comune, l'attività diretta a far crescere, riprodurre e migliorare una specie animale, senza che, peraltro, sia necessario che tali scopi siano perseguiti congiuntamente, essendo sufficiente anche il compimento di una sola delle fasi (comprese tra la riproduzione e la crescita) dell'arco biologico normalmente coperto dall'attività di allevamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto attività di allevamento di specie avicole - e perciò attività agricola ai fini previdenziali - un'attività circoscritta al controllo e alla accelerazione della fase di incubazione delle uova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 28/11/1986 num. 778 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)