Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 28/04/1999 (Rv. 525858 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO | Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notificazioni presso tribunale posto nella stessa circoscrizione, ma diverso da quello della sede della Commissione - Validità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO
In tema di contenzioso tributario, è valida la notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale eseguita all'Ufficio finanziario (nella specie Ufficio IVA) a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notificazioni presso tribunale ubicato nella stessa circoscrizione della Commissione regionale, ma diverso da quello ubicato nella stessa sede della Commissione regionale, atteso che, non esistendo un ufficiale giudiziario addetto alla Commissione Regionale, non ricorre nel caso una ipotesi di incompetenza territoriale, e che l'art. 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che disciplina il nuovo contenzioso tributario, sancisce in via generale che gli atti processuali possono notificarsi pure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, senza ricorso all'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)