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Sez. 5, Sentenza n. 8561 del 22/06/2001 (Rv. 547656 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notificazione prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 della legge n. 133/99 all'Ufficio tributario presente in giudizio anziché presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Conseguenze - Termine breve per proporre ricorso per cassazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547656-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 1511/2000 - che ha dichiarato illegittimo l'art. 21 della legge 13.5.1999 n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. n. 546/92 - la notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 133/99 all'Ufficio, che ha partecipato al giudizio, e non presso l'Avvocatura dello Stato, devesi ritenere valida e, quindi, idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)