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Sez. 1, Sentenza n. 13596 del 02/11/2001 (Rv. 549973 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione a mezzo posta - Eseguita dall'ufficiale giudiziario fuori dal Comune di residenza del destinatario - Ammissibilità - Validità della notifica.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549973-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Cod. Strad., è valida la notifica dell'avviso di mora emesso dal Servizio Riscossione Tributi notificata a mezzo posta al destinatario residente in Comune diverso da quello in cui è ubicato detto ufficio, poiché l'art 1 della legge n. 890/1982 conferisce all'ufficiale giudiziario la facoltà di avvalersi del servizio postale, per eseguire la notifica, indipendentemente dal luogo in cui si trovi il destinatario, con l'unico limite posto dall'esistenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di una richiesta della parte, e a condizione che esegua la notifica personalmente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 681 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)