diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015 (Rv. 635078 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Estromissione di uno dei convenuti per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata impugnazione della pronuncia di estromissione - Conseguenze - Notifica del gravame alla parte estromessa solo ex art. 332 cod. proc. civ. - Costituzione in appello di quest'ultima - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635078-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE

La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)