Sez. L, Sentenza n. 24738 del 04/12/2015 (Rv. 637992 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Criteri di scelta dei lavoratori coinvolti - Violazione - Conseguenze - Riammissione in servizio - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In caso di violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni straordinaria non trova applicazione l'art. 18 dello st.lav., sicché il lavoratore ingiustificatamente sospeso non ha diritto alla riammissione in servizio, ma solo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)