Sez. L, Sentenza n. 3228 del 18/03/1993 (Rv. 481465 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Criteri di scelta dei lavoratori coinvolti - Violazione - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso, il diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra le retribuzioni (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) spettanti nel periodo d'ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro ed il trattamento corrisposto nello stesso periodo dalla C.I.G..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)