Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 07/05/1987 (Rv. 452996 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA IN VENDITA DI FONDO IN COMUNIONE - LIMITI ALL'EMISSIONE DELLA SENTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA IN VENDITA DI FONDO IN COMUNIONE - LIMITI ALL'EMISSIONE DELLA SENTENZA.*
Nell'ipotesi in cui venga promesso in vendita un fondo unitariamente considerato, ancorché appartenente a più proprietari in comunione pro-indiviso, non può essere pronunciata sentenza che disponga il trasferimento all'acquirente soltanto di una quota ovvero di più quote ma non dell'intero immobile, atteso che, l'eccezionale intervento del giudice previsto dall'art. 2932 cod. civ. deve rimanere rigorosamente nei limiti delle intese negoziali delle parti, con la conseguenza che non può darsi esecuzione mediante sentenza ad una obbligazione da queste non espressamente pattuita. (V 4342/83, mass n 429248; (V 822/83, mass n 425575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)