Sez. 2, Sentenza n. 822 del 29/01/1983 (Rv. 425575 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN BENE APPARTENENTE PRO QUOTA A PIÙ COMPROPRIETARI - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA RELATIVA PROPOSTA DA PARTE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - ESECUZIONE SPECIFICA LIMITATAMENTE AD UNA O AD ALCUNE QUOTE SOLTANTO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN BENE APPARTENENTE PRO QUOTA A PIÙ COMPROPRIETARI - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA RELATIVA PROPOSTA DA PARTE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - ESECUZIONE SPECIFICA LIMITATAMENTE AD UNA O AD ALCUNE QUOTE SOLTANTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il bene promesso in vendita anche se appartenga pro quota a più comproprietari può essere considerato dai contraenti nella sua interezza, ma in tale caso - qualora il preliminare non giunga a perfezione a seguito della mancata accettazione della relativa proposta da parte di tutti i comproprietari - non può pretendersi (attivamente o passivamente) la sua esecuzione specifica limitatamente ad una o ad alcune soltanto delle quote di comproprietà in cui risulta frazionata la proprietà dell'intero immobile con la realizzazione soltanto parziale e frazionata degli effetti e del risultato, globalmente e unitariamente considerati dalle parti contraenti nel contratto preliminare. In tal caso, infatti, mutando l'entità di una delle prestazioni dovrebbe correlativamente modificarsi anche la controprestazione pattuita, ma tale modifica non può essere attuata dal giudice, in quanto la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 cod. civ. deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità alcuna di introdurvi modifiche. (V 2363/81, mass n 413121; (V 5922/79, mass n 402598; (V 1224/79, mass n 397448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)