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Sez. 2, Sentenza n. 776 del 20/03/1973 (Rv. 363031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE PARZIALE - DECRETO DI ESECUTIVITA - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*
Stato
decisa il 1973-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE PARZIALE - DECRETO DI ESECUTIVITA - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare provvede sul reclamo proposto a norma degli art 23 e 26 della legge fall contro il provvedimento del giudice delegato che, a norma dell'art 110 della stessa legge, stabilisce il piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo, e suscettibile di dirimere controversie relative a diritti soggettivi, quali possono essere quelle relative alla collocazione dei privilegi, e, pertanto, avendo contenuto decisorio e giurisdizionale, e impugnabile con il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 2641/69, mass n 342285, 833/69, mass n 339171).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)