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Sez. 1, Sentenza n. 833 del 15/03/1969 (Rv. 339171 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST..*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339171-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST..*

Il decreto, con il quale il tribunale fallimentare provvede sul reclamo, proposto a norma degli artt.23 e 26 della legge fallimentare, contro il provvedimento del giudice delegato che, a norma dell'art. 110 della stessa legge, stabilisce il piano di ripartizione dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo, dirime controversie relative a diritti soggettivi in contraddittorio, sia pure sommario, delle parti interessate, ed e, pertanto impugnabile con il ricorso per Cassazione, a norma dell'art.111 della Costituzione. (Conf. 2876-68, massima n.335583 823-67, massima n.326927 2790- 66, massima n.325317).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)