Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 17/07/1969 (Rv. 342285 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO STATUENTE IL PIANO DI RIPARTO - DECRETO DEL TRIBUNALE SUL RELATIVO RECLAMO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO STATUENTE IL PIANO DI RIPARTO - DECRETO DEL TRIBUNALE SUL RELATIVO RECLAMO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI.*
Il provvedimento del tribunale, che pronunzia sul reclamo proposto, a norma dell'art.26 della legge fallimentare contro il decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto dell'attivo fallimentare rendendolo esecutivo, e impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art.111 della Costituzione quando risolva controversie circa la natura dei crediti (ammessi o esclusi dal riparto) che investano diritti soggettivi dei creditori concorrenti. (V. 833-69, massima n.339171 2753-68, massima n.335363).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)