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Sez. 3, Ordinanza n. 19865 del 17/07/2025 (Rv. 675880-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Art. 2, comma 3, lett. b, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015) - Negligenza inescusabile - Nozione - Differenza dalla colpa grave - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675880-01

RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2, comma 3, lett. b, della l. n. 117 del 1988 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015), nel considerare il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, attribuisce rilevanza all'errore di tipo "revocatorio" - consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti - che sia conseguenza di una negligenza inescusabile, ovvero di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c., essendo richiesto che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda, idonee a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del magistrato, con la conseguenza che non è riconducibile a tale fattispecie il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità di magistrati del Consiglio di Stato in relazione all'impugnativa di ordinanze contingibili e urgenti, non ravvisando negligenza inescusabile nella affermata ricorrenza del pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di circostanza fattuale controversa e oggetto di valutazione).

Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)