Sez. 1, Sentenza n. 12357 del 06/11/1999 (Rv. 530944 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Legge 13 aprile 1988 n. 117 - Fattispecie di colpa grave di cui al terzo comma lettera b) dell'art. 2 di detta legge - Nozione - Fattispecie in tema di istruttoria prefallimentare.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
La lettera b) del terzo comma dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117 considera il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, e dunque attribuisce rilevanza, sempre che sia da ascrivere a negligenza inescusabile, all'errore di tipo "revocatorio", consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti. Ne consegue che non è riconducibile alla fattispecie prevista da detta norma il caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti (tali reputati nei gradi di giudizio successivi), i quali, purtuttavia abbiano formato oggetto di esame e valutazione da parte sua (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso in cui, in sede di applicazione dell'art. 15 della Legge Fallimentare, come emendato dalla sentenza della Corte Cost. n. 141 del 1970, i giudici di un tribunale fallimentare, avendo disposto, nell'ambito di una istruttoria prefallimentare a carico di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, la convocazione dei fallenti tramite i carabinieri, aveva reputato che essa era da ritenersi effettuata ad uno dei soci in quanto convivente di altro socio, cui i carabinieri avevano comunicato la convocazione telefonicamente).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)