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Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006 (Rv. 593101 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Risarcibilità - Negligenza "inescusabile" - Necessità - Qualificazione - Differenza con la colpa grave - Conseguenze in tema di valutazione dell'errore rilevante ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 117 del 1988.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593101-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La responsabilità prevista dalla legge n. 117 del 1998, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell'art.2 della citata legge, le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato. Alla stregua di tale criterio va ravvisato l'errore rilevante ai sensi delle lettere b) e c) del suddetto art. 2, comma terzo, ove il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, mentre lo stesso errore deve essere escluso nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto sussistente una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tal caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)