Sez. L, Sentenza n. 2282 del 04/03/1987 (Rv. 451491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - NEGLI IMPIANTI A CICLO CONTINUO - TEMPORANEO ARRESTO DELL'ATTIVITÀ - ILLICEITÀ - CONDIZIONI - SOSPENSIONE CONSEGUENTE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - NEGLI IMPIANTI A CICLO CONTINUO - TEMPORANEO ARRESTO DELL'ATTIVITÀ - ILLICEITÀ - CONDIZIONI - SOSPENSIONE CONSEGUENTE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio, trova un limite soltanto nelle norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti su un piano paritetico, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica costituzionalmente garantita, con la conseguenza che l'Esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito, se risulti idoneo a pregiudicare irreparabilmente la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la propria iniziativa economica ovvero comporti la distruzione o la duratura inutilizzabilità degli impianti. Pertanto negli impianti a ciclo continuo, lo sciopero consistente nel temporaneo arresto della loro attività risulta illecito soltanto quando sia tale da pregiudicare la stessa produttività dell'azienda determinando il rischio della loro distruzione o della loro compromissione con la conseguenza che in tale caso non costituisce condotta antisindacale la sospensione dell'attività produttiva decisa dall'imprenditore. (V 2899/86, mass n 445925; (V 3378/85, mass n 442613).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)