Sez. L, Sentenza n. 5378 del 05/11/1985 (Rv. 442613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - IDONEITÀ A PREGIUDICARE LA PRODUTTIVITÀ DELL'AZIENDA - IMPIANTI A CICLO CONTINUO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - IDONEITÀ A PREGIUDICARE LA PRODUTTIVITÀ DELL'AZIENDA - IMPIANTI A CICLO CONTINUO.*
L'Esercizio del diritto di sciopero è illecito ove - oltre ad incidere sulla produzione - sia idoneo, per le modalità con cui viene attuato, a pregiudicare la stessa produttività dell'azienda determinando, specie per gli impianti a ciclo continuo con arresti dell'attività non funzionale alla prevista utilizzazione produttiva di essi, il rischio della distruzione degli impianti o della loro compromissione, conseguentemente in tal caso non costituisce condotta antisindacale la sospensione dell'attività produttiva decisa dallo imprenditore. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che costituisse comportamento antisindacale il fermo dei macchinari disposto dal datore di lavoro per ovviare al rischio di gravi ed irreparabili danni ad un impianto di filatura del vetro a ciclo continuo, danni che potevano essere causati dallo scompenso termico conseguente alle interruzioni dell'attività lavorativa per uno sciopero della durata di trenta minuti per ogni turno di otto ore). (V 46/84, mass n 432307; (V 2696/84, mass n 434737; (V 2840/84, mass n 434880).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)