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Sez. L, Sentenza n. 2899 del 24/04/1986 (Rv. 445925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - MANTENIMENTO DELL'ACCENSIONE DEI FORNI IN REGIME DI AUTOALIMENTAZIONE DURANTE UNO SCIOPERO - CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - MANTENIMENTO DELL'ACCENSIONE DEI FORNI IN REGIME DI AUTOALIMENTAZIONE DURANTE UNO SCIOPERO - CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE.*

Il danno che il datore di lavoro deve subire in occasione di scioperi è quello derivante dalla mancata produzione e non può riguardare gli impianti produttivi, i quali devono essere comunque tutelati, nell'interesse, oltre che del datore di lavoro, dei lavoratori e della collettività. Ne consegue che non può considerarsi condotta antisindacale quella dell'imprenditore che, in presenza dello sciopero di dipendenti, provveda a mantenere accesi, ma in regime di sottoalimentazione, i forni, per evitare il pregiudizio derivante dallo spegnimento alle parti refrattarie dei forni. (V 5378/85, mass n 442613; (V 568/81, mass n 411052; (V 711/80, mass n 404147; (V 4212/79, mass n 400730).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)