Sez. L, Sentenza n. 2899 del 24/04/1986 (Rv. 445925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - MANTENIMENTO DELL'ACCENSIONE DEI FORNI IN REGIME DI AUTOALIMENTAZIONE DURANTE UNO SCIOPERO - CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - MANTENIMENTO DELL'ACCENSIONE DEI FORNI IN REGIME DI AUTOALIMENTAZIONE DURANTE UNO SCIOPERO - CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE.*
Il danno che il datore di lavoro deve subire in occasione di scioperi è quello derivante dalla mancata produzione e non può riguardare gli impianti produttivi, i quali devono essere comunque tutelati, nell'interesse, oltre che del datore di lavoro, dei lavoratori e della collettività. Ne consegue che non può considerarsi condotta antisindacale quella dell'imprenditore che, in presenza dello sciopero di dipendenti, provveda a mantenere accesi, ma in regime di sottoalimentazione, i forni, per evitare il pregiudizio derivante dallo spegnimento alle parti refrattarie dei forni. (V 5378/85, mass n 442613; (V 568/81, mass n 411052; (V 711/80, mass n 404147; (V 4212/79, mass n 400730).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)