Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 13/05/1997 (Rv. 504252 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Esecuzione di edificio scolastico - Completamento dell'opera in difetto di previa espropriazione del suolo - Accessione invertita - Occupazione iniziale e procedimento espropriativo curati dallo Stato ex art. 13, secondo comma legge n. 641 del 1967- Comune destinatario della proprietà dell'opera pubblica - Legittimazione passiva del medesimo per l'azione risarcitoria - Sussistenza - Fattispecie - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di realizzazione di un edificio scolastico e di proposizione dell'azione di risarcimento danni da parte del soggetto che sia stato privato della proprietà della relativa area per effetto della realizzazione su di essa dell'opera pubblica in assenza del regolare compimento del procedimento espropriativo (cosiddetta accessione invertita), non difetta della legittimazione passiva il Comune cui vada attribuita la proprietà del bene realizzato, anche nel caso in cui tale ente territoriale si sia avvalso della facoltà di richiedere l'intervento dello Stato nella fase di acquisizione dell'area, a norma dell'art. 13, secondo comma, della legge 28 luglio 1967 n. 641. Trova infatti applicazione il principio che la delega ad un altro soggetto della cura della procedura espropriativa non fa venir meno nel delegante la qualità di espropriante, e quindi il dovere di cooperare al controllo del razionale e tempestivo svolgimento della procedura, cui si accompagna una posizione di corresponsabilità nell'ipotesi di non tempestiva emanazione del decreto di espropriazione. Alla medesima conclusione, nel caso in cui l'ente obbligato alla realizzazione dei programmi di edilizia scolastica si sia avvalso dell'affidamento in concessione delle opere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 641 del 1967, si perviene anche per effetto del principio che l'ente delegato agisce in nome proprio e allo stesso sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connesse alla sua attività di progettazione e di esecuzione delle opere, anche se l'occupazione del terreno risulti effettuata dal soggetto delegante (come nel caso di specie, in cui tale adempimento è stato realizzato dal Genio civile).
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)