Sez. U, Sentenza n. 10922 del 20/10/1995 (Rv. 494292 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Ultimazione dell'opera pubblica da parte dell'IACP prima della scadenza del termine di occupazione temporanea legittima e successiva mancata emanazione del provvedimento di espropriazione - Diverse conseguenze in tema di responsabilità a seconda che l'IACP sia stato o meno delegato dal Comune anche al compimento delle operazioni di espropriazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In caso di ultimazione da parte dell'IACP dell'opera pubblica in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, ove detto Istituto sia stato delegato dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971 n. 865) soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità del delegato per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. Per contro, ove la delega si estenda anche al compimento dell'espropriazione, il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera il delegato da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma d'"intesa" con questo (art. 60 legge cit.), sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)