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Sez. 1, Sentenza n. 457 del 17/01/1997 (Rv. 501818 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione di area autorizzata dal sindaco per l'esecuzione di opere previste dal P.E.E.P. - Ultimazione dell'opera da parte di una cooperativa prima della scadenza del termine di occupazione temporanea legittima - Successiva mancata emanazione del provvedimento di espropriazione - Conseguenze - Responsabilità o no a della cooperativa delegata o no dal Comune anche al compimento delle operazioni di espropriazione - Corresponsabilità dell'ente delegante - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501818-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di ultimazione da parte di una cooperativa delle opere previste dal piano per l'edilizia economica e popolare, approvato dal comune in applicazione della legge n. 167 del 1962, in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, ove detta cooperativa sia stata delegata dal soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità della delegata per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta alla delegata occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. Per contro, ove la delega si estenda anche al compimento dell'espropriazione, il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera la delegata da responsabilità, perché proprio su di lei ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma "d'intesa" con questo, sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)