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Sez. 1, Sentenza n. 1325 del 26/02/1980 (Rv. 404848 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - RILEVANZA - VALORE DEI CESPITI ORIGINE DEL REDDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404848-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - RILEVANZA - VALORE DEI CESPITI ORIGINE DEL REDDITO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio previsto dallo art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898 il giudice del merito deve tener conto del reddito in concreto percepito dal coniuge tenuto all'erogazione e non del valore dei cespiti che sono fonte di tale reddito. Di tali cespiti non puo, infatti, essere imposta la alienazione, al fine di un diverso e piu utile reimpiego per la produzione di un maggior reddito, che sia adeguato a soddisfare ai bisogni di vita dei due soggetti (l'obbligato all'erogazione dello assegno e il destinatario dell'assegno medesimo), non essendo tale ipotesi prevista dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)