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Sez. 1, Sentenza n. 110 del 15/01/1990 (Rv. 464790 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - VALORE DEI CESPITI ORIGINE DEL REDDITO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464790-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - VALORE DEI CESPITI ORIGINE DEL REDDITO - RILEVANZA.*

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno di divorzio, concorrono alla Determinazione dello status patrimoniale dei coniugi anche i cespiti immobiliari non produttivi di reddito, perché detti cespiti, oltre ad essere, comunque, idonei ad assicurare benefici di Rilevanza patrimoniale al loro titolare (ad es. Per la maggiore facilità del "credito" e delle sue condizioni), rappresentano un'entità che può essere resa liquida. (Conf 1322/89 mass n 462176; (Conf 6019/85 mass n 443161; (Conf 5447/81 mass n 416161; (contra 1325/80 mass n 404848).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)