Sez. L, Sentenza n. 11625 del 08/11/1995 (Rv. 494585 - 01)
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE | Risoluzione anticipata volontaria del rapporto - Indennità "una tantum" ex art. 6, secondo comma, legge regionale n. 27 del 1984 - Carattere alternativo al prepensionamento - Presupposti - Stato di disoccupazione - Esclusione.
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE
L'indennità una tantum, aggiuntiva al t.f.r., prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Sicilia n. 27 del 1984 per le ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro - indennità alternativa al prepensionamento con trattamento a carico del Fondo di cui all'art. 13, lettera a), della legge regionale n. 42 del 1975, previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 27 del 1984 prima citata, e posto comunque a carico del Fondo suddetto - è indipendente dalla sussistenza di uno stato di disoccupazione, presupponendo unicamente il requisito dell'età (superiore ai quarantacinque anni) e quello della contribuzione (non inferiore a 25 anni).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)