diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10171 del 14/10/1993 (Rv. 483958 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Mancanza del presunto genitore - Legittimazione passiva - Eredi - Spettanza - Altri soggetti - Litisconsorti necessari - Qualità - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483958-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione

Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276, primo comma, cod. civ.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, secondo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)