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Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 12/09/1997 (Rv. 507886 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Passiva - In caso di mancanza del presunto genitore - Legittimazione degli eredi, compresi gli eredi degli eredi del presunto genitore - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507886-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

La domanda di dichiarazione di paternità naturale, implicando questioni attinenti allo "status" delle persone, rende indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che patrimoniale, è suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno "status" diverso da quello originario. Consegue che nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale la legittimazione spetta, in mancanza del presunto genitore, ai suoi eredi, ricompresi tra questi gli eredi degli eredi, che non possono essere considerati semplici interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 276 cod. civ. e che acquistano la veste di litisconsorti necessari

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)