Sez. U, Sentenza n. 21287 del 03/11/2005 (Rv. 585424 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Decesso del preteso genitore - Legittimazione degli eredi - Aventi causa dagli eredi o altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda - Qualità di litisconsorti necessari - Esclusione - Facoltà dei predetti soggetti di intervenire in giudizio a tutela dei propri interessi - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE
Contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 cod.civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)