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Sez. L, Sentenza n. 8531 del 03/08/1991 (Rv. 473379 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere | Decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita - Nuovo infortunio - Liquidazione di una rendita unica - Ammissibilità - "Reformatio in peius" del trattamento in atto - Divieto.
Stato
decisa il 1991-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473379-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere

A seguito della sentenza n. 318 del 1989, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli, il decorso suddetto se non esclude la liquidazione di una rendita unica, da liquidarsi in base alla considerazione dei postumi invalidanti di entrambi gli infortuni, valutati nella loro sinergia, impedisce tuttavia una "reformatio in peius" del trattamento già in atto e consolidatosi per effetto del decorso del decennio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)